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| Requisiti | Diritto di superficie | |
| Mutualitá | Testi legislativi |


Il diritto romano era caratterizzato da una assoluta centralità del diritto di proprietà, specie immobiliare, considerato assoluto (dominium ex iure quiritium); in virtù del quale qualsiasi cosa veniva costruita o piantata sul suolo risultava automaticamente acquisita dal titolare del fondo stesso.
In queste condizioni il diritto di superficie si è evoluto come deroga.
In particolare il diritto di superficie ha iniziato a delinearsi quando si è diffusa l'abitudine di concedere ai privati l'uso dei fondi pubblici per l'edificazione di costruzioni. Per definizione il suolo pubblico non era considerato alienabile; si riteneva però possibile concederne ai privati il godimento.
Oggi, il diritto di superficie è positivamente utilizzato dalla pubblica amministrazione al fine di consentire la realizzazione di edifici residenziali su suolo pubblico, a basso costo.
La pubblica amministrazione, in luogo di alienare il terreno ai privati, ne concede esclusivamente l'uso in superficie.
Questo comporta un abbattimento dei costi, dato che per l'uso del terreno viene richiesto un corrispettivo minore e, quindi, consente l'immissione sul mercato di alloggi a costi più bassi di quelli di mercato.
In base a quanto stabilisce la Legge 22 ottobre 1971, n. 865, gli enti pubblici possono cedere ad altri i diritti di erigere edifici per un tempo non superiore a 99 anni, rinnovabile per un uguale periodo, conservando nel contempo la proprietà del terreno.
Il diritto di superficie può, in primo luogo, estinguersi per decorso del termine. Allo scadere del termine previsto può, anche, essere previsto il pagamento di un corrispettivo a favore del superficiario per l'opera realizzata.









